No al difensore d'ufficio per l'automobilista sottoposto alla prova dell'etilometro

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15301 dell'11 aprile 2008, ha ribadito che l'utente stradale sottoposto alla prova dell'etilometro deve essere avvertito dalle forze dell'ordine della facoltà di farsi assistere da un legale durante l'operazione, ma non ha diritto a un difensore d'ufficio.
La Suprema Corte ha spiegato che l'accertamento dello stato d'ebbrezza costituisce un accertamento urgente sullo stato delle persone (art. 354 c.p.p.) al quale il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato.
In altri termini, non è prevista la nomina di un difensore d'ufficio ma l'automobilista deve essere informato che un legale di fiducia può eventualmente assisterlo durante l'alcoltest.

Pubblicata il giorno 29 maggio 2008
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