Il decreto legislativo cosidetto "correttivo" n. 169 del 12 settembre 2007 ha ritoccato il precedente intervento normativo del D.Lvo n. 5/2006 in materia fallimentare.
Tra le modifiche apportate dal decreto correttivo si segnalano, in pillole: la soglia di esposizione debitoria che determina la dichiarazione di fallimento passa da 25 mila a 30 mila euro;ai fini della valutazione della ricorrenza dei presupposti del fallimento l'imprenditore dovrà depositare in tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;il creditore che abbia avanzato istanza di ammissione al passivo potrà portare documenti giustificativi della propria pretesa fino all'udienza di verifica del passivo (in precedenza il termine, a pena di decadenza, era di 15 giorni prima di tale udienza);per le domande tardive di ammissione al passivo verrà fissata un'udienza ad hoc ogni quattro mesi;non è più il creditore a dover provare la sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento ma è il debitore che deve provare di essere fuori dal campo della fallibilità(in base a tre parametri di "non fallibilità":attivo patrimoniale non superiore a 300 mila euro, ricavi lordi non superiori a 200 mila euro; indebitamento non superiore a 500 mila euro);non sono soggetti a revocatoria le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645 bis c.c. conclusi "a giusto prezzo" e aventi ad oggetto immobili a uso abitativo destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;grazie all'abolizione dell'istituto della riabilitazione e del registro dei falliti, il fallito potrà iscriversi nel registro delle imprese quale titolare di un'altra impresa commerciale;sono previsti,infine, importanti incentivi per favorire il concordato preventivo ed evitare l'apertura del fallimento.
Pubblicata il giorno 23 febbraio 2007
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