Legittima l'assenza alla visita fiscale per effettuare una visita medica prenotata

Con la sentenza n.20080 del 21 luglio 2008 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che l’assenza alla visita fiscale del lavoratore ammalato è giustificata se c’è la necessità di effettuare una visita presso un centro medico precedentemente fissata con appuntamento.

La vicenda ha riguardato una lavoratrice in malattia che si era assentata durante le fasce di reperibilità alla visita fiscale per recarsi presso un centro medico per effettuare una visita cardiologia e l'elettrocardiogramma e, per questo le era stata trattenuta l’indennità di malattia.

La Suprema Corte ha richiamato l’orientamento maggioritario secondo cui per giustificare la violazione dell'obbligo reperibilità in determinati orari non è richiesta l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare ma basta un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento da casa.

Nel caso di specie,l’effettuazione della prestazione sanitaria della visita cardiologica e dell’elettrocardiogramma sono stati ritenuti seri motivi, non solo perché per loro natura hanno già "di per sé un certo carattere di urgenza se non di assoluta indifferibilità" tale da giustificare l'assenza alla visita di controllo, ma anche perché l'eventuale differimento di un appuntamento già fissato avrebbe comportato il rischio di un rinvio molto lungo stante le ben note difficoltà in cui versa il servizio sanitario

Pubblicata il giorno 11 settembre 2008
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