Con la sentenza che segue la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui "Possono ritenersi esclusi dall’obbligo della copertura assicurativa soltanto i veicoli che si presentino in uno stato tale da potere essere considerati rifiuto, per la evidente ed oggettiva inidoneità alla circolazione, come quando siano privi di componenti essenziali quali la targa, il volante, il sedile per la guida, le ruote, i fanali".
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 2 settembre 2008, n. 22035
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco Pontorieri
Dott. Olindo Schettino
Dott. Ennio Malzone
Dott. Massimo Oddo
Dott. Maria Rosaria San Giorgio
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 15 luglio 2004 da ******* rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avv.
Vittorio Gobbi e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
ricorrente
contro
Prefetto di Torino — presso l'Ufficio territoriale del Governo in Torino, alla piazza Castello, nn. 201-205
intimato
avverso la sentenza del Giudice di pace di Torino n. 1160 del 4 febbraio 2004 — non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2008 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Torino con sentenza del 4 febbraio 2004 rigettò l'opposizione proposta il 28 ottobre 2003 da ***** avverso l'ordinanza del 16 giugno 2003, con la quale il Prefetto di Torino aveva ingiunto al ****** il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.381,95 per la violazione dell'art. 193, c.d.s., accertata in *** il 31 marzo 2003, e disposto la confisca dell'autovettura di sua proprietà, tg. ******, perché circolante senza copertura assicurativa r.c..
Premessa la tempestività della notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza-ingiunzione ed escluse l'inesistenza o la nullità del provvedimento per incertezza sulla sequenza temporale degli atti del procedimento e difetto di motivazione, osservò il giudice che l'autovettura dell'opponente, ancorché recante segni di deterioramento, non poteva essere qualificata come rifiuto e la sua circolazione statica su suolo pubblico ne imponeva la copertura assicurativa. Il ****** è ricorso con sei motivi per la cassazione della sentenza e l'intimato Prefetto di Torino non ha resistito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(omissis)
Con il quinto motivo, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c, per violazione e falsa applicazione dell'art. 193, 1° e 2° co., d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), degli artt. 6, 1° co., leu. a), 14, 1° co., e 50, 1° co., d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), dell'art. 2, nn. 1 e 2, dir. 2000/53/CE, dell'art. 1, lett. a), dir. 75/442/CEE, nonché insufficiente e/o illogica motivazione, avendo affermato la sussistenza dell'obbligo di assicurazione r.c. senza la più seria indagine richiesta ed un minimo di istruzione probatoria sulle condizioni del veicolo e nonostante che lo stesso fosse classificabile come rifiuto, essendo fuori uso e non essendovi motivo di dubitare dell'intenzione dell'opponente di disfarsene, "intanto perché, non appena avuta notizia del sequestro, egli ne aveva immediatamente chiesto la restituzione al solo scopo di avviarlo direttamente alla rottamazione e, in secondo luogo, perché l'intenzione di disfarsi del veicolo fuori uso manifestata subito dopo il suo rinvenimento, non aveva affatto alcuno scopo elusivo di una sanzione".
Il motivo è infondato.
L'art. 1, l. 24 dicembre 1969, n. 990, prevede l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore posti in circolazione "su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" e l'art. 2, 1° co., d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, contenente il regolamento esecutivo della legge n.990 del 1969, dispone che "Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate".
Quanto a questi ultimi, questa Corte ha ripetutamente affermato che i veicoli, ancorché privi di parti essenziali per un'autonoma circolazione o fortemente danneggiati od usurati, non sono esclusi dall'obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all'asporto ed alla successiva demolizione (cfr.: cass. cìv., sez. I, sent. 29 novembre 2004, n. 22478; cass. civ. sez. I, sent. 9 maggio 1991, n. 5189; cass. civ., sez. I, sent. 15 giugno 1988, n. 4086).
Detta affermazione è conforme alla disposizione dell'art. 7, n. 3, lett. 1), - voce 16.01.00 all. A -, dell'abrogato d.lgs. n. 22/97 (vedi ora per una identica formulazione l'art. 184, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), secondo la quale costituisce requisito oggettivo per la classificazione come fuori uso dei veicoli a motore, rimorchi e simili, l'assoluta impossibilità materiale od inconvenienza economica del ripristino dell'idoneità del veicolo alla circolazione, con la quale doveva concorrere ai fini della loro qualificazione come rifiuti anche l'ulteriore requisito soggettivo dell'essersi di essi il detentore disfatto o di avere egli deciso o l'obbligo di disfarsi, richiesto dall'art. 6, n. 1. lett. a), dello stesso d.lgs..
Secondo l'accertamento compiuto dal giudice di pace nessuno di tali requisiti era rinvenibile nella specie, atteso che l'autovettura dell'opponente, ancorché recante i segni di deterioramento causato da un prolungato abbandono, appariva fornita di tutti i componenti esteriori: carrozzeria, vetri, volante, sedili, ruote, fari, fanali e targhe di immatricolazione, e, non avendo il ricorrente specificato quale più seria indagine ed istruzione probatoria avesse chiesto per la sua classificazione come rifiuto, appare sufficientemente e coerentemente motivato rispetto ad esso il convincimento espresso che non si trattasse di "veicolo a fine vita", secondo la definizione contenuta nel d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), ed il mancato svolgimento anteriormente all'accertamento della violazione amministrativa di una attività diretta alla radiazione del veicolo dal P.R.A.. documentato dall'esistenza delle targhe e riconosciuto dal medesimo ricorrente, escludeva, anche, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 6, lett. a), d.lgs. n. 22/97, fornita dall'art. 14, d.l. 8 luglio 2002. n. 138, conv. con l. 8 agosto 2002, n. 178, la sussistenza di una oggettiva manifestazione dell'intento del detentore di disfarsi di esso.
(omissis)
All'inammissibilità o infondatezza di tutti i motivi segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 28 maggio 2008.
...omissis...
DEPOSIATO IN CANCELLERIA IL 2 SET. 2008.
Pubblicata il giorno 09 ottobre 2008
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