La molestia ripetuta diventa reato. Lo ha deciso il 29 gennaio l'Aula della Camera, il provvedimento ora passa al Senato.
Il disegno di legge definisce lo stalking come reato, punendo chiunque minaccia o molesta in maniera prolungata o ripetuta qualunque persona, in modo tale da provocare ansia, paura, o un fondato timore per l'incolumità propria o dei familiari, o da provocare un cambiamento del proprio stile di vita. La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni, che viene aumentata nel caso in cui la molestia provenga dal coniuge o da un familiare.
Per lo stalking è prevista la querela di parte, ma si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona con disabilità.
Prima della denuncia, comunque, è possibile richiedere l'intervento del questore: il molestatore viene avvertito che non può continuare a mantenere una condotta contraria alla legge e viene ammonito a comportarsi secondo la legge. Se nonostante questo avvertimento non cambia comportamento, la pena nei suoi confronti viene aumentata.
In ogni caso l'autorità giudiziaria, come misura cautelare, può prevedere anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona (di vita e di lavoro) ed anche il divieto di comunicazione.
Il testo è soggetto a modifiche di carattere istituzionale fino al momento formale del passaggio al Senato.
Pubblicata il giorno 30 gennaio 2009
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