Il 1° luglio 2009 entrerà finalmente in vigore la legge italiana sulla class action, l'azione collettiva risarcitoria.
Dopo un anno di proroghe, la normativa è stata recentemente modificata in Senato: un emendamento approvato dalla commissione Industria del Senato riduce a 11 i tribunali presso i quali si potrà avviare un'azione collettiva (che si trovano nei seguenti capoluoghi di regione: Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari. A Torino, Venezia, Roma e Napoli fanno capo anche i tribunali di altre regioni). Inoltre il nuovo testo non stabilisce alcun risarcimento monetario quando la class action è avviata contro la pubblica amministrazione (in questo caso servirà solo per costringere la P.A. a rispettare determinati standard di qualità ed efficienza).
La nuova versione della legge prevede, inoltre, che l'azione collettiva non si potrà esercitare retroattivamente, ad esempio per i crack finanziari precedenti il 1° luglio 2008 (Parmalat,Cirio,bond argentini), e quando sulla stessa ipotesi di reato è stata aperta una procedura di un'Autorità garante. Infine, la class action potrà essere anche individuale: è stata cancellata dal testo l'iniziativa esclusiva delle associazioni dei consumatori.
Attenzione,però:una volta depositata la richiesta di class action, il Tribunale ne dovrà verificare i requisiti di ammissibilità e, in caso di inammissibilità, il Giudice può condannare i proponenti a risarcire gli eventuali danni all'impresa. Se invece la domanda viene giudicata legittima, il giudice ne consente l'opportuna pubblicità, utilizzando anche il sito internet del ministero dello Sviluppo Economico, in modo che anche gli altri consumatori che ritengano di aver subito il medesimo danno possano aggiungere le proprie firme.
Una volta chiusa la lista degli aderenti, parte la fase processuale che segue le regole del rito civile. Se la causa si conclude con il successo dell'azione collettiva, con la sentenza di condanna il Tribunale liquida le somme dovute (o fissa i criteri per il calcolo della liquidazione) ai singoli consumatori che hanno aderito.
Sono sostanzialmente tre i settori in cui può essere applicata la normativa italiana sulle azioni collettive:contratti per servizi di fornitura (bancari,assicurativi,finanziari,telefonici),prodotti difettosi,pratiche commerciali scorrette (cd. "cartelli").
Pubblicata il giorno 27 maggio 2009
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