La figura dell'arbitro bancario finanziario è prevista dall'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) ed é disciplinata dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, in attuazione di una Deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del luglio 2008.
In sostanza è un mediatore nelle liti tra banche e clienti: dai conti correnti ai mutui casa, dalla concessione di un fido all'applicazione di tassi ritenuti usurari, fino alla cessione del quinto di stipendio. L'arbitro si occuperà di tutte le controversie attivate dai clienti di banche e finanziarie sulle materie vigilate dalla Banca d'Italia in cui la richiesta di ristoro da parte del cliente non supera i 100mila euro se il cliente chiede una somma di denaro e senza limiti di importo se si chiede l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (per esempio mancata consegna della documentazione sulla trasparenza o mancata cancellazione di un'ipoteca dopo l'estinzione di un mutuo).
L'organismo è articolato sul territorio nazionale in 3 collegi indipendenti:Milano,Roma e Napoli.
Resta l'Ombudsman giurì bancario, organismo nato alcuni anni fa su impulso dell'Abi, che si occuperà delle controversie in materia di servizi di investimento, di competenza Consob.
Dal 15 ottobre 2009 si possono, dunque, inviare ricorsi su controversie non antecedenti al primo gennaio 2007. Il nuovo Arbitro Bancario pone precisi obblighi alle banche (ma anche a Poste Italiane per il Bancoposta) che innanzitutto saranno tenute ad aderire al nuovo organismo e rispondere ai reclami dei clienti entro 30 giorni. In caso di silenzio da parte della banca o di risposta insufficiente si può attivare il ricorso all'Abf scaricando il modulo dal sito dell'organismo (arbitrobancariofinanziario.it). Il ricorso all'arbitro puo' avvenire via web, con posta elettronica certificata oppure per posta tradizionale, via fax o addirittura a mano.
L'iter, dalla presentazione del ricorso fino all'adempimento da parte dell'intermediario, dura al massimo 165 giorni. La banca che soccombe nel giudizio davanti all'Abf e non rispetta la decisione del collegio vedrà il suo nome pubblicato sul sito dell'Arbitro con conseguente danno alla reputazione. Per presentare il ricorso il cliente deve versare un contributo spese di 20 euro, che viene rimborsato dall'intermediario se il ricorso viene accolto.
Sono soggetti alla decisione dell'Arbitro le banche, gli intermediari iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica che operano in Italia, Poste italiane per le attività di Bancoposta e le banche e gli intermediari esteri che operano in Italia.
Pubblicata il giorno 15 ottobre 2009
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