Con la sentenza n. 78 del 22 gennaio 2008 il Tribunale civile di Pistoia ha condannato una banca locale alla restituzione degli "interessi sugli interessi scaduti" a decorrere dall'apertura del rapporto di conto corrente, ossia dal 1967, sino al 2000, data di chiusura dello stesso.
La pronuncia del Tribunale recepisce in toto molti principi di diritto fissati dalla giurisprudenza della Cassazione in materia. Tra gli altri:non è mai precluso al correntista contestare errori di contabilizzazione anche in caso di mancata impugnazione dell'estratto conto;la corresponsione di somme non dovute alla banca non costituisce un'obbligazione naturale (di cui non si può chiedere la ripetizione,cioè la restituzione)poichè manca la spontaneità,essendo il rapporto bancario "dominato" dalla banca;illegittimità dell'addebito dei c.d. giorni di valuta, dovendo applicarsi ad ogni operazione la data in cui è stata eseguita;illegittimità della commissione di massimo scoperto trimestrale e delle spese forfetarie in quanto indeterminate.
Pubblicata il giorno 01 febbraio 2008
Approfondimenti su: www.italiaoggi.it
© 2012 | P.Iva 01272240290 - Tel. 0426 41 555