L’azione collettiva, introdotta nel nostro ordinamento dall'art.2,comma 445, della Legge finanziaria 2008, e che potrà cominciare ad essere esercitata da giugno 2008, è propria degli Stati Uniti ove è conosciuta come "class action" o “representative action”: si tratta di una azione legale che può essere esercitata da uno o più soggetti i quali, membri della “classe”, chiedono che la sentenza con cui viene decisa una questione di fatto o di diritto avvenga con effetti ultra partes cioè estensibili a tutti i componenti presenti e futuri della classe.
Nell’ordinamento statunitense, i soggetti della medesima classe possono decidere di esperire una loro propria azione individuale (cd. opt-out right)oppure di avvantaggiarsi dell’azione collettiva, rimanendo semplicemente inerti: un modello esattamente inverso a quello scelto dal legislatore italiano in cui è richiesto, da parte del consumatore che voglia aderire agli effetti dell’azione, un atto di adesione espresso.
L'introduzione della class action ha creato non poche perplessità nei giuristi italiani, i quali hanno censurato la lacunosità della disciplina ed anche, sotto il profilo della legittimazione ad agire, la limitazione del diritto di difesa (tra i soggetti legittimati a proporre l'azione collettiva non sono inclusi, ad esempio, i comitati dei consumatori; si richiede inoltre l'iscrizione dei soggetti ad un registro ministeriale).
Un altro aspetto della disciplina dell'azione collettiva che non convince i giuristi è la gestione dei rimborsi individuali tramite una camera di conciliazione successiva alla decisione di condanna del giudice nei confronti dell'impresa: ciò comporta il rovesciamento della logica giuridica processuale, perché la conciliazione serve a "prevenire" le cause, non a "patteggiare" il risarcimento dopo la condanna.
Pubblicata il giorno 12 febbraio 2008
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