La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 403 del 30.11.2007, ha stabilito che nel caso in cui gli utenti del servizio telefonico intendano proporre un'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. contro l'azienda fornitrice non è più necessario esperire il preliminare tentativo di conciliazione previsto dalla L. 249/97 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).
L'azione cautelare può essere esperita da quegli utenti che per fondati motivi temano di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile del loro diritto a causa del comportamento del gestore telefonico (ad esempio, al fine di ottenere l'attivazione in via d'urgenza di una linea telefonica fissa che altrimenti, se dipendesse dal gestore,verrebbe attivata a distanza di mesi).
La Corte ha precisato che l’interesse alla composizione preventiva della lite svanisce in riferimento all'azione cautelare, proprio in considerazione delle particolari esigenze che si vogliono tutelare attraverso i relativi procedimenti, i quali appunto mirano ad assicurare l’esigenza del ricorrente che richiede una risposta immediata.
Alla luce delle richiamate indicazioni si deve, quindi, ritenere che il mancato espletamento del prescritto tentativo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c.
Pubblicata il giorno 19 febbraio 2008
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