Stato e capacità delle persone

Amministrazione di Sostegno: cos'è e come si chiede.

La legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha istituito l'amministratore di sostegno quale strumento di aiuto per le persone che non sono in grado di gestire i piccoli incombenti della vita quotidiana perché malate o anziane.

Su richiesta della stessa persona malata (anche se minorenne) o anziana oppure dei genitori, del coniuge non legalmente separato, del/della convivente, dei figli, dei fratelli o delle sorelle, dei parenti entro il quarto grado, il Giudice Tutelare nomina l'amministratore di sostegno cioè una persona che avrà il compito di svolgere in nome e per conto della persona malata o anziana le normali attività della vita quotidiana quali ad esempio la riscossione della pensione, il pagamento delle bollette, dell'affitto, il disbrigo di pratiche amministrative, ecc...
Uno dei vantaggi consiste, ad esempio, nel fatto che l'amministratore di sostegno può riscuotere la pensione o depositare e prelevare somme da un conto corrente o libretto di risparmio senza bisogno di delega.

Il Giudice, solitamente, preferisce nominare quale amministratore di sostegno una persona che abita con il malato o l'anziano, o che comunque si occupa già di lui e conosce quindi le sue esigenze.

La nomina dell'amministratore di sostegno si chiede con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio della persona malata o anziana. Prima di assumere ogni decisione il Giudice dovrà sentire personalmente la persona per cui viene chiesta l'amministrazione di sostegno (c.d. beneficiario).

Il Giudice stabilisce il limite, anche periodico, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere utilizzando le somme di cui dispone il beneficiario. L'amministratore di sostegno dovrà inoltre almeno una volta all'anno presentare al Giudice un rendiconto dell'attività svolta in favore del beneficiario (indicando le entrate, le uscite, la situazione patrimoniale ecc...).

A tutela del beneficiario è previsto che l'amministratore di sostegno non può compiere atti di straordinaria amministrazione del suo patrimonio (ad esempio la vendita di un immobile) senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
In ogni caso, gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di legge, o in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dal beneficiario o dai suoi eredi entro 5 anni dal compimento dell'atto.


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