Penale

Denuncia e Querela: che differenza c'è?
Alcune informazioni utili per portare correttamente a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria i fatti di rilevanza penale (c.d. notitia criminis cioè notizia di reato) che purtroppo avvengono sempre più frequentemente nella vita quotidiana dei cittadini.

Il nostro ordinamento prevede due modalità attraverso cui i privati cittadini possono informare la Procura della Repubblica nella persona del Pubblico Ministero (ossia il magistrato cui spetta la direzione delle indagini) dell'esistenza di un fatto che potenzialmente può costituire reato: la denuncia e la querela.

Entrambe consistono nella narrazione del fatto che si suppone penalmente illecito in forma orale (nel qual caso l'autorità che la riceve – Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, ecc.. - provvede a redigere il verbale e a trasmetterlo alla Procura) oppure in forma scritta (in tal caso lo scritto, sempre debitamente firmato e datato, può essere consegnato alle forze dell'ordine che rilasceranno un verbale attestante la ricezione, oppure depositato presso il “casellario giudiziale”, ossia lo sportello presente in tutti i Tribunali in cui ha sede la Procura della Repubblica, ove, a richiesta, verrà apposto un timbro di “depositato” su una copia che il cittadino avrà cura di conservare).

Per la redazione della denuncia o della querela si può incaricare un legale di fiducia: anche se la legge non richiede formule sacramentali, l'esposizione dei fatti deve essere particolarmente dettagliata, con la specificazione di circostanze, di possibili fonti di prova e di ogni altro elemento che si ritenga utile per le indagini.
In alternativa il legale può accompagnare il cliente dalle forze dell'ordine ed assisterlo durante la redazione del verbale di denuncia o querela.

La differenza tra denuncia e querela sta nel fatto che con la prima si segnala alla Procura un evento che potrebbe costituire un reato perseguibile d'ufficio mentre con la seconda un reato appunto perseguibile a querela: in altri termini, la denuncia può essere presentata da qualsiasi persona anche diversa dalla persona direttamente offesa dal reato, invece la querela può essere proposta solo dalla persona nei cui confronti è stato commesso il reato, la quale chiede esplicitamente che si proceda nei confronti del presunto colpevole e che questi, dopo un regolare processo, venga punito.

E' una differenza di non poco conto: se un reato è previsto dalla legge come perseguibile a querela e invece viene sporta denuncia da persona diversa dall'offeso, non sarà possibile instaurare un processo nei confronti del colpevole perché viene a mancare la c.d. condizione di procedibilità (ossia anche se il Pubblico Ministero ha raccolto le prove sufficienti a far condannare l'autore del reato costui rimarrà impunito perché a querelarlo non è stata direttamente la persona nei cui confronti ha commesso il reato).

Non tutti sanno, inoltre, che per proporre querela la legge richiede un termine perentorio ossia tre mesi dal giorno in cui è avvenuto o si è avuta conoscenza del fatto che si suppone penalmente illecito. Perentorio significa che se non si osserva tale termine si decade dal diritto di proporre querela e la Procura non potrà più indagare nei confronti del presunto colpevole.

Può essere utile, infine, spiegare cosa accade dopo la presentazione della denuncia o querela.
Il Pubblico Ministero potrebbe ritenere la notizia di reato infondata e chiedere al Giudice delle Indagini Preliminari l'archiviazione: in tal caso la Procura deve informarne il denunciante (se è anche persona offesa) o il querelante, sempre che ne abbia fatto espressa richiesta all'atto della denuncia o querela, il quale avrà 10 giorni di tempo per opporsi alla richiesta di archiviazione.
Se invece verrà instaurato il processo, la persona offesa tramite il suo legale di fiducia potrà costituirsi parte civile per ottenere la condanna del colpevole al risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dal reato.


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