Come ottenere dallo Stato il risarcimento dei danni patiti a causa di un processo durato troppo

La legge 89/2001, cd. Legge Pinto, è nata per cercare di rimediare alle lungaggini giudiziarie che a volte, per non dire spesso, tolgono il senso della causa e ne snaturano gli effetti.
È data, infatti, al cittadino l'opportunità di vedersi risarcire il tempo perduto, con una sorta di indennizzo che vada a coprire in qualche modo i danni sofferti dalla eccessiva durata del processo, sia esso civile, penale o amministrativo.
Le vittime delle cause lumaca possono, quindi, essere risarcite (in tempi mediamente brevi) chiamando in giudizio direttamente lo Stato.
I requisiti per proporre l'azione sono di due tipi: soggettivi ed oggettivi.
In primo luogo, è necessario che chi invoca la tutela della legge Pinto sia altresì parte del procedimento "incriminato";inoltre, il diritto all’equa riparazione del danno è previsto a prescindere da quello che sia l’esito della lite, ben potendo anche la parte soccombente (cioè che ha perso la causa) aver subito un
danno, soprattutto di tipo non patrimoniale, a causa della irragionevole durata
del processo (esso è riconosciuto anche agli eredi delle originarie parti in causa).
Il requisito oggettivo è dato da più fattori:l’irragionevole durata del processo;l’esistenza di un danno;il nesso causale tra il primo e il secondo elemento.
In generale i giudici italiani hanno fissato la durata ragionevole (che decorre
dalla data del deposito dell’atto introduttivo del processo) del processo in primo
grado, ora in quattro, ora in tre anni, salva sempre la valutazione della
complessità del caso concreto;per il secondo grado (appello), invece, la durata ragionevole è stata indicata in due anni, ed in uno per i gradi successivi (Cassazione).
Dalla violazione del termine ragionevole del processo può derivare sia un pregiudizio patrimoniale, sia uno non patrimoniale (c.d. danno morale).
Grava sulla parte che agisce per ottenere l’equa riparazione l’onere di
dimostrare rigorosamente il danno patrimoniale lamentato. Quindi il danno
economico può essere ricollegato alla lunghezza del processo solo se sia l’effetto
immediato di tale lunghezza e a condizione che si ricolleghi al ritardo del
processo sulla base di una normale sequenza causale: in pratica,per ottenere l’equa riparazione del danno patrimoniale subito,
occorre dimostrare che sia il danno emergente che il lucro cessante siano la
conseguenza immediata e diretta della durata eccessiva del procedimento.
Il danno morale - per espresso riconoscimento delle Sezioni Unite della Cassazione - non necessita di alcun sostegno probatorio.
Non spetta al ricorrente dimostrare di averlo sofferto, ma all’Amministrazione convenuta di non averlo cagionato nella circostanza.
La domanda si propone con ricorso sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e depositato nella cancelleria della Corte di Appello (però non deve essere quella che insiste sul territorio del circondario del Tribunale presso il quale si è instaurato il giudizio lumaca).
Il ricorso va proposto contro: per procedimenti ordinari, il Ministro della Giustizia;per procedimenti militari, il Ministro della Difesa;per procedimenti tributari, il Ministro delle Finanze.
In teoria, la Corte d'Appello si pronuncia nel termine di quattro mesi dal deposito del ricorso, ma il termine non è perentorio. Tuttavia, la stessa si pronuncia in termini ragionevoli, al fine di non traviare l'essenza stessa del giudizio.
Come si è detto, la domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva (cioè non è più impugnabile).
La prassi giurisprudenziale vede come standard di indennizzo/risarcimento per il danno morale la somma di € 1.000,00/1.500,00 per ogni anno di riferimento, mentre per il danno patrimoniale si osserva la disposizione secondo la quale  rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Ad es., se la durata media prevista per i due gradi civili è di cinque anni, mentre il processo ha avuto una durata di otto anni, il danno deve essere risarcito avendo come parametro tre anni e non tutti gli otto. Così, considerando un risarcimento di circa € 1.000,00 per ciascun anno di riferimento, nel caso di specie il ricorrente otterrebbe € 3.000,00 di risarcimento danni.
Per approfondimenti:http://fiscalelegale.blogspot.com/2009/06/la-legge-pinto-risarcimento-per.html; www.uilpadirigentiministeriali.com/.../LA%20IRRAGIONEVOLE.doc; http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1856


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